CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
E DI FORNITURA DELLA SOCIETÀ PODERE LUEN DEI F.LLI VIGO S.S.
I. Ambito di applicazione
delle Condizioni generali di vendita e di fornitura
(1) Le presenti Condizioni
generali di vendita e di fornitura si applicano, in maniera esclusiva, a tutte
le vendite e forniture di piante (di seguito ”Merce“)
effettuate dalla società Podere Luen dei F.lli Vigo
S.S. (di seguito la Venditrice”), nei
confronti di tutti gli Acquirenti che non siano Consumatori ai sensi del Codice
del consumo (di seguito “Cliente”).
(2 ) La
Venditrice rifiuta esplicitamente di accettare le eventuali condizioni generali
del Cliente la cui applicazione è pertanto esclusa. Tale esclusione si applica
anche nei casi in cui la Venditrice, senza esprimere riserve, consegni Merce al
Cliente, essendo a conoscenza delle condizioni generali del Cliente senza
ribadire il proprio rifiuto delle stesse.
II. Offerte, prezzi,
condizioni di pagamento e ambito dei servizi
(1) Le offerte della Venditrice
sono soggette a modificazioni.
(2) I prezzi indicati nelle
offerte della Venditrice si intendono al netto “Franco Fabbrica” (Ex-Works),
IVA esclusa ma inclusi i costi di imballaggio e carico.
(3) Nel caso in cui la Venditrice
spedisca la Merce al Cliente o a una destinazione specificata dal Cliente, il Cliente
deve sostenere tutti i costi connessi alla spedizione, in particolare tutti i
costi di trasporto, assicurativi e doganali. Questi costi sono computati in una
voce separata dalla Venditrice. La presente disposizione si estende anche alle
consegne eseguite da luoghi diversi rispetto alle fabbriche della Venditrice.
(4) Nell’ipotesi in cui venga
concordato un tempo di consegna superiore ai 4 (quattro) mesi successivi alla conclusione
del contratto, la Venditrice ha diritto ad un aumento del prezzo per compensare
eventuali
aumenti dei costi per materiali,
materie prime, manodopera, produzione, trasporto o energia.
(5) Il pagamento del prezzo deve essere regolarmente eseguito con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Venditrice. Nei limiti consentiti dalla legge, pagamenti in contanti a membri dello staff della Venditrice sono accettati soltanto se un rappresentante, all’uopo autorizzato, della Venditrice, ha previamente confermato in forma scritta che il membro dello staff della Venditrice è autorizzato ad accettare tale pagamento in contanti. I pagamenti con assegno o cambiale si accettano soltanto salvo buon fine. È a carico del Cliente ogni costo e imposta connessi a assegni e cambiali e al loro incasso.
(6) Il pagamento del prezzo è
dovuto al momento della presentazione della fattura, ma non prima della consegna,
se il contratto o la fattura stessa non indicano una diversa scadenza. Dal
giorno successivo alla scadenza o, in caso di mancata indicazione della stessa,
allo scadere del trentesimo giorno dalla presentazione della fattura, sono
dovuti gli interessi di cui al comma successivo, senza necessità di mettere in
mora il Cliente.
(7) Gli interessi dovuti sono gli
interessi legali di mora ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. e) del D.lg. 9 ottobre
2002, n. 231 ossia gli interessi pari al tasso di riferimento ai sensi
dell’art. 5 c. 2 del citato D.lg. maggiorato di otto punti percentuali.
(8) Avverso pretese della
Venditrice fondate sul contratto di vendita, il Cliente è legittimato a
compensare un credito o ad affermare un diritto di ritenzione, soltanto se le
pretese di quest’ultimo sono accertate giudizialmente, non contestate o
accettate dalla Venditrice.
(9) Nel caso in cui, dopo la
conclusione del contratto, la Venditrice venga a conoscenza di circostanze rivelatrici
di una potenziale incapacità del Cliente di pagare il prezzo, spetta alla
Venditrice il diritto di sospendere la fornitura fino a quando il Cliente non
abbia pagato il prezzo o fornito idonea garanzia. La Venditrice può stabilire
un termine per il pagamento o per la costituzione della garanzia. Decorso
inutilmente tale termine, la Venditrice ha diritto di risolvere il contratto,
fatto salvo ogni altro suo diritto.
(10) Ogni servizio di consulenza
prestato dalla Venditrice al Cliente, incluse particolari consulenze relative a
precisi trattamenti e lavorazioni della Merce, alla conservazione e alla
coltivazione o all’utilizzazione di ritardanti di crescita, fertilizzanti e
pesticidi, non costituiscono oggetto del contratto di vendita. Nella misura in cui
la Venditrice dia informazioni concernenti la gestione della Merce, in
particolare riguardanti la conservazione, la coltivazione, il trattamento e la
lavorazione, tali informazioni devono essere considerate non vincolanti e non
esonerano il Cliente dall’obbligo di compiere autonomamente la conservazione,
la coltivazione, il trattamento e la lavorazione della Merce. Il Cliente è
obbligato a curare in autonomia la conservazione, il trattamento e la
lavorazione della Merce acquistata e di assicurare autonomamente il rispetto
delle norme legislative e regolamentari applicabili, in particolare di quelle
relative all’uso di ritardanti di crescita, fertilizzanti e pesticidi.
III. Consegna e tempi di
consegna
(1) La Venditrice ha facoltà di
eseguire forniture parziali, nei limiti della ragionevolezza.
(2) Qualora la Merce concordata
(in particolare, la varietà concordata) non fosse disponibile, ai sensi della clausola
III.5 la Venditrice ha la facoltà di fornire Merce simile. Qualora la Merce
simile per motivi oggettivi non sia di interesse per il Cliente, quest’ultimo
ha diritto di recedere dal contratto.
(3) Dal momento della consegna al
vettore o allo spedizioniere, ogni rischio di perimento e deterioramento della
merce è a carico del Cliente. Ciò vale anche nel caso in cui la Venditrice si
faccia carico dei costi di trasporto.
(4) I tempi di consegna indicati
nelle offerte della Venditrice sono soggetti a modificazione, dato che la natura
biologica della Merce non ne consente un controllo totale. La Venditrice ha
pertanto diritto di effettuare le consegne da 2 (due) settimane prima della
data di consegna indicata nell’offerta, fino a 4 (quattro) settimane dopo,
senza incorrere in mora. Tale diritto non spetta alla Venditrice nei casi in
cui abbia espressamente garantito la data di consegna.
(5) Se la Merce non può essere
consegnata entro i termini previsti dalla clausola III.4, a causa di una mancata
consegna dei propri fornitori, in assenza di colpa della Venditrice e
nonostante gli obblighi contrattuali assunti dai fornitori, la Venditrice ha la
facoltà di recedere dal contratto di vendita se non sia possibile effettuare
una consegna sostitutiva o se la consegna sostitutiva non sia ragionevole per
il Cliente (v. clausola III.2). In questa ipotesi, la Venditrice informa
immediatamente il Cliente che la Merce ordinata non è più disponibile e deve
immediatamente provvedere al rimborso delle somme già pagate dal Cliente.
(6) Nel caso in cui per cause di forza maggiore risulti temporaneamente impossibile per la Venditrice, i fornitori o i subappaltatori o irragionevole adempiere le obbligazioni contrattuali, la Venditrice è esonerata dagli obblighi relativi al servizio per il periodo in cui sussiste l’impedimento. La Venditrice deve immediatamente comunicare l’impedimento e la sua prevedibile durata al Cliente. Ove l’impedimento si protragga per più di 3 (tre) mesi, ciascun contraente ha il diritto di risolvere il contratto. Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza, imprevedibile per la Venditrice al momento della conclusione del contratto, le cui conseguenze, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, non potevano essere evitate mediante uno sforzo ragionevole della Venditrice. Tali eventi o circostanze includono, tra l’altro, guerre o condizioni assimilabili alla guerra, disordini, rivoluzioni, embargo, provvedimenti amministrativi, azioni industriali, epidemie, incendi, disastri naturali, nonché assenza di energia, acqua o materie prime.
(7) La consegna è subordinata
alla puntuale, corretta e appropriata fornitura della Merce. Nella misura in
cui la Venditrice non è responsabile per la mancata fornitura, essa è esonerata
dai propri obblighi. La Venditrice informerà tempestivamente il Cliente in
merito alla non disponibilità della Merce ed è tenuta a restituire controprestazioni
già eseguite.
(8) Il Cliente è tenuto a
esaminare la Merce immediatamente, e deve denunciare gli eventuali vizi o
difetti di qualità apparenti entro otto giorni dal ricevimento della Merce. Gli
eventuali vizi o difetti di qualità non apparenti devono essere denunciati entro
otto giorni dalla scoperta.
IV. Riserva di proprietà e
restituzione dei mutanti/sports
(1) Il Cliente acquista la
proprietà della Merce al momento del pagamento integrale (e purché andato a
buon fine, nel caso del pagamento con assegni o cambiali).
(2) Fino al momento del passaggio
della proprietà, il Cliente è tenuto a trattare la Merce con la diligenza del buon
padre di famiglia.
(3) Fino al momento del passaggio
della proprietà, il Cliente è tenuto ad informare la Venditrice immediatamente
dell’eventuale pignoramento della Merce ad opera di terzi.
(4) Se prima del passaggio della
proprietà, all’esito di combinazioni, mescolamenti, trattamenti e ricostruzioni,
il Cliente acquisti proprietà connesse alla Merce sotto riserva di proprietà,
le parti concordano fin d’ora che al momento del passaggio della proprietà il
Cliente deve trasferire alla Venditrice la comproprietà della Merce sotto
riserva di proprietà per una quota che corrisponde all’ammontare chiesto dalla
Venditrice al Cliente (IVA inclusa, ove applicabile) per la Merce consegnata
(sotto riserva di proprietà).
La Venditrice accetta fin d’ora
l’offerta del Cliente. La (nuova) proprietà riservata sostituisce la Merce
sotto riserva di proprietà e il Cliente deve mantenere gratuitamente la
proprietà riservata nell’interesse della Venditrice. Il trasferimento di
proprietà è risolutivamente condizionato all’adempimento di tutte le
obbligazioni intercorrenti tra la Venditrice e il Cliente.
(5) Il Cliente è autorizzato a
trasformare e a disporre della Merce anche prima del passaggio della proprietà,
a condizione che ciò avvenga nel corso di un regolare svolgimento degli affari
del Cliente e che lo stesso non sia in ritardo nel pagamento della Merce.
(6) Nel disporre della Merce
sotto riserva di proprietà o la proprietà riservata, il Cliente cede alla
Venditrice tutti i crediti connessi alla rivendita contro i suoi acquirenti o
parti terze per l’ammontare indicato nella fattura che la Venditrice ha emesso
nei confronti del Cliente per la consegna della Merce sotto riserva di
proprietà.
(7) Il Cliente resta legittimato
a far valere le pretese relative alla cessione dei crediti indicati nella
clausola V.6; ciò non incide sul diritto della Venditrice a far valere
autonomamente i diritti relativi a tali crediti. La Venditrice non deve fare
valere tali diritti finché il Cliente non sia in ritardo nell’adempimento delle
proprie obbligazioni di pagamento, non sia stato dato inizio a una procedura
concorsuale, o non siano stati sospesi i pagamenti. Se sussiste una di queste
ipotesi, la Venditrice può richiedere che il Cliente comunichi l’avvenuta cessione
del credito a titolo di garanzia e che dia tutte le informazioni necessarie ai
fini della riscossione.
(8) Su richiesta del Cliente, la
Venditrice è tenuta a rilasciare i crediti ceduti a titolo di garanzia se il
valore della realizzazione dei crediti è superiore per più del 10% rispetto al
valore delle pretese garantite.
V. Garanzia
(1) Nell’ipotesi in cui la Merce
sia affetta da vizi, spettano al Cliente i rimedi di legge con le precisazioni
di cui alla presente sezione V e alla successiva sezione VI.
(2) Salvo pattuizione contraria,
la Venditrice non garantisce per caratteristiche specifiche della Merce; in particolare,
la Venditrice non garantisce che la Merce consegnata corrisponda a una
determinata varietà.
Resta impregiudicato quanto
previsto nella clausola V.1.
(3) Nel caso e nella misura in
cui dai vizi della Merce risulti un diritto al risarcimento dei danni a favore
del Cliente, si applicano le disposizioni sulla Responsabilità della Venditrice
di cui alla clausola VI.
(4) Ogni responsabilità della
Venditrice per gli eventuali vizi e difetti di qualità della Merce è esclusa se
il Cliente ha omesso di denunciare i vizi e difetti entro il termine
prescritto.
VI. Responsabilità della
Venditrice
(1) La Venditrice è responsabile
per danni alla persona, in base alle disposizioni di legge
(2) La responsabilità della
Venditrice per colpa lieve si estende ai danni prevedibili e tipici, ed è
esclusa per ogni altro danno. Il Cliente è tenuto a valutare l’opportunità di
assicurarsi contro gli eventuali danni per i quali la Venditrice non risponde.
(3) La responsabilità della
Venditrice per colpa grave e dolo è disciplinata dalla legge.
(4) In deroga alla clausola VI
(2), frase 1, la responsabilità della Venditrice per colpa lieve nei ritardi
delle
consegne è
limitata ad un ammontare pari al 5% del prezzo (IVA compresa).
(5) La responsabilità della
Venditrice, sia contrattuale che extracontrattuale, è esclusa in ogni ipotesi
non
menzionata nella presente
clausola VI. È ugualmente esclusa nell’ipotesi in cui la Venditrice sia
liberata
dall’obbligo di consegnare la
Merce ai sensi della clausola III.5.
(6) Le suddette disposizioni che
escludono o limitano la responsabilità si applicano anche in favore dei
dipendenti della Venditrice, dei
suoi legali rappresentanti, dei suoi organi e dei suoi subfornitori.
(7) Le esclusioni e limitazioni
alla responsabilità della Venditrice, per il mancato rispetto della data di
consegna e per la mancanza di una
determinata qualità della Merce, non si applicano laddove la Venditrice
abbia espressamente garantito per
iscritto tale data di consegna (clausola III.4, frase 3) o qualità.
(8) La Venditrice non è
responsabile per danni che il Cliente avrebbe potuto evitare, in applicazione
degli
usuali standard igienici e della
diligenza richiesta (colposamente omessi) con riguardo alla conservazione,
alla coltivazione, al trattamento
e alla lavorazione della Merce consegnata. Ciò vale, in particolare, in caso di
danni da infezioni o da
infestazioni di Merce sana o di altre piante causati dalla Merce consegnata,
già
infetta o infestata da parassiti
al momento del passaggio del rischio a carico del Cliente.
VII. Diritti di proprietà
industriale
(1) Il Cliente deve corrispondere
royalties alla Venditrice, per l’uso della proprietà intellettuale e
industriale
(marchi e nuove varietà vegetali)
e di diritti d’autore (su fotografie e altro) di cui la Venditrice sia titolare
o
licenziataria. Nelle fatture, le
royalties verranno specificate in una voce separata.
(2) Disposizioni su nuove varietà
vegetali
(a) Il Cliente può utilizzare la
Merce protetta come nuova varietà vegetale esclusivamente per coltivarla fino
a raggiungere lo stato “prodotto
finito in fiore” (in vaso o da taglio), e per lavorare ulteriormente o
commercializzare il “prodotto
finito in fiore”. Il Cliente non deve, in particolare, cedere la Merce o
comunque
metterla a disposizione di terzi
in qualsiasi altro modo, né utilizzare o preparare la Merce per la
riproduzione,
o farne oggetto di importazione o
esportazione. In caso di qualsiasi violazione di tali divieti, il Cliente dovrà
corrispondere una penale pari a €
0,50 per ogni pianta ottenuta con la riproduzione o ceduta o comunque
messa a disposizione di terzi,
fatto salvo il diritto della Venditrice al risarcimento di ogni maggior danno.
(b) Il Cliente deve sempre
indicare il nome delle varietà vegetali in modo completo, sia nelle proprie
fatture
sia nella residua documentazione
commerciale.
(c) Il Cliente riconosce che gli
eventuali mutanti/sports riscontrati nella Merce sono
da considerarsi varietà
vegetali essenzialmente derivate
dalla Merce ai sensi dell’art. 107 del Codice della proprietà industriale, e
che i relativi diritti spettano
alla Venditrice come titolare della varietà iniziale senza la cui
autorizzazione il
Cliente non deve compiere alcun
atto, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del Codice della proprietà industriale,
avente ad oggetto gli eventuali mutanti/sports.
(d) Nell’ipotesi in cui siano
riscontrati mutanti/sports nella Merce, il Cliente ne
informerà la Venditrice immediatamente e le permetterà di ispezionare i
mutanti/sports durante i regolari orari di lavoro,
nonché eventualmente di estrarne campioni.
(e) Il Cliente acquirente di
Merce protetta come nuova varietà vegetale è obbligato a consentire l’accesso alla
propria azienda, senza preavviso e in ogni momento durante i regolari orari di
lavoro, alle persone incaricate dalla Venditrice di verificare l’osservanza
delle disposizioni concernenti le nuove varietà vegetali nell’azienda del
Cliente. A tal fine, il Cliente è, in particolare, obbligato a consentire a
dette persone di ispezionare i reparti di produzione e di sviluppo, e a dare le
informazioni necessarie per una verifica effettiva.
Su richiesta del Cliente, le
persone incaricate dalla Venditrice devono dimostrare la propria legittimazione
esibendo un incarico scritto. La Venditrice si impegna a che i suoi controllori
rispettino la riservatezza di ogni informazione segreta di cui possano venire a
conoscenza durante l’attività di verifica.
(3) Disposizione sui marchi
(a) A ciascuna varietà vegetale,
la Venditrice ha attribuito un marchio. Con il pagamento del prezzo della Merce,
e delle royalties specificate in fattura, il Cliente acquista il diritto e allo
stesso tempo si impegna a usare il relativo marchio, insieme all’indicazione
della varietà vegetale, nella commercializzazione dei propri prodotti ottenuti
attraverso la coltivazione della Merce.
(b) Il marchio deve essere
utilizzato in maniera da essere riconoscibile come tale, escludendo ogni confusione
con il nome della varietà vegetale. A tal fine, il simbolo ® o almeno la sigla
“TM” devono essere aggiunti al marchio, senza abbinare quest’ultimo direttamente
al nome della varietà vegetale. Il Cliente è tenuto a utilizzare le etichette
eventualmente fornite dalla Venditrice per assicurare un’immagine unica della varietà
vegetale e del marchio. Il marchio non deve essere usato su etichette diverse
senza approvazione scritta della Venditrice.
VIII. Legge applicabile, foro
competente, lingua, modifiche, consenso ai sensi della legge sulla privacy,
comunicazioni
(1) Il contratto è regolato dalla
legge italiana, con esclusione del diritto internazionale privato e della Convenzione
delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci
(CISG).
(2) Il foro competente per tutte
le eventuali controversie nascenti dal presente contratto è Savona.
(3) Prevale la versione italiana
delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura anche nel caso in cui queste
ultime venissero tradotte in un’altra lingua.
(4) Le eventuali modifiche del
contratto devono farsi per iscritto (compreso telefax), a pena di nullità.
(5) Nel caso della invalidità (iniziale o sopravvenuta) di singole disposizioni delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura, senza che la disposizione invalida venga per legge sostituita da altra disposizione valida, rimangono comunque valide e in forza tutte le altre disposizioni delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura e la Venditrice e il Cliente si obbligano a sostituire la disposizione invalida con altra disposizione, valida, che assicuri il più possibile il medesimo risultato economico della disposizione invalida.
(6) Il Cliente e la Venditrice,
ai fini della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, prestano
reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati, unicamente
finalizzato alla gestione dei contratti per la compravendita di Merce. Sempre a
tale finalità, il Cliente presta il proprio consenso al trattamento dei propri
dati anche a favore dei terzi eventualmente incaricati dei controlli relativi
alle nuove varietà vegetali.
(7) Le comunicazioni tra le parti devono essere trasmesse: (a) con qualsiasi modalità purché l’altra parte abbia riconosciuto la ricezione della comunicazione per iscritto (o per e-mail); oppure, (b) con modalità di trasmissione che diano prova della consegna della comunicazione al destinatario. Tali ultime modalità comprendono la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro delle Imprese o dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (www.inipec.gov.it). Le comunicazioni possono essere inviate, per conto della parte, anche dall’indirizzo PEC appartenente ad un terzo (purché risultante dall’INIPEC); tuttavia, con l’invio di comunicazioni dall’indirizzo PEC di un terzo la parte accetta automaticamente anche di ricevere comunicazioni al medesimo indirizzo PEC. Nei casi in cui le comunicazioni non siano contenute nel corpo di una PEC bensì in un allegato alla PEC, l’allegato non necessita della firma digitale o altra autenticazione della propria provenienza.