CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA DELLA SOCIETÀ PODERE LUEN DEI F.LLI VIGO S.S.

I. Ambito di applicazione delle Condizioni generali di vendita e di fornitura

(1) Le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura si applicano, in maniera esclusiva, a tutte le vendite e forniture di piante (di seguito ”Merce“) effettuate dalla società Podere Luen dei F.lli Vigo S.S. (di seguito la  Venditrice”), nei confronti di tutti gli Acquirenti che non siano Consumatori ai sensi del Codice del consumo (di seguito “Cliente”).

(2 ) La Venditrice rifiuta esplicitamente di accettare le eventuali condizioni generali del Cliente la cui applicazione è pertanto esclusa. Tale esclusione si applica anche nei casi in cui la Venditrice, senza esprimere riserve, consegni Merce al Cliente, essendo a conoscenza delle condizioni generali del Cliente senza ribadire il proprio rifiuto delle stesse.

II. Offerte, prezzi, condizioni di pagamento e ambito dei servizi

(1) Le offerte della Venditrice sono soggette a modificazioni.

(2) I prezzi indicati nelle offerte della Venditrice si intendono al netto “Franco Fabbrica” (Ex-Works), IVA esclusa ma inclusi i costi di imballaggio e carico.

(3) Nel caso in cui la Venditrice spedisca la Merce al Cliente o a una destinazione specificata dal Cliente, il Cliente deve sostenere tutti i costi connessi alla spedizione, in particolare tutti i costi di trasporto, assicurativi e doganali. Questi costi sono computati in una voce separata dalla Venditrice. La presente disposizione si estende anche alle consegne eseguite da luoghi diversi rispetto alle fabbriche della Venditrice.

(4) Nell’ipotesi in cui venga concordato un tempo di consegna superiore ai 4 (quattro) mesi successivi alla conclusione del contratto, la Venditrice ha diritto ad un aumento del prezzo per compensare eventuali

aumenti dei costi per materiali, materie prime, manodopera, produzione, trasporto o energia.

(5) Il pagamento del prezzo deve essere regolarmente eseguito con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Venditrice. Nei limiti consentiti dalla legge, pagamenti in contanti a membri dello staff della Venditrice sono accettati soltanto se un rappresentante, all’uopo autorizzato, della Venditrice, ha previamente confermato in forma scritta che il membro dello staff della Venditrice è autorizzato ad accettare tale pagamento in contanti. I pagamenti con assegno o cambiale si accettano soltanto salvo buon fine. È a carico del Cliente ogni costo e imposta connessi a assegni e cambiali e al loro incasso.

(6) Il pagamento del prezzo è dovuto al momento della presentazione della fattura, ma non prima della consegna, se il contratto o la fattura stessa non indicano una diversa scadenza. Dal giorno successivo alla scadenza o, in caso di mancata indicazione della stessa, allo scadere del trentesimo giorno dalla presentazione della fattura, sono dovuti gli interessi di cui al comma successivo, senza necessità di mettere in mora il Cliente.

(7) Gli interessi dovuti sono gli interessi legali di mora ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. e) del D.lg. 9 ottobre 2002, n. 231 ossia gli interessi pari al tasso di riferimento ai sensi dell’art. 5 c. 2 del citato D.lg. maggiorato di otto punti percentuali.

(8) Avverso pretese della Venditrice fondate sul contratto di vendita, il Cliente è legittimato a compensare un credito o ad affermare un diritto di ritenzione, soltanto se le pretese di quest’ultimo sono accertate giudizialmente, non contestate o accettate dalla Venditrice.

(9) Nel caso in cui, dopo la conclusione del contratto, la Venditrice venga a conoscenza di circostanze rivelatrici di una potenziale incapacità del Cliente di pagare il prezzo, spetta alla Venditrice il diritto di sospendere la fornitura fino a quando il Cliente non abbia pagato il prezzo o fornito idonea garanzia. La Venditrice può stabilire un termine per il pagamento o per la costituzione della garanzia. Decorso inutilmente tale termine, la Venditrice ha diritto di risolvere il contratto, fatto salvo ogni altro suo diritto.

(10) Ogni servizio di consulenza prestato dalla Venditrice al Cliente, incluse particolari consulenze relative a precisi trattamenti e lavorazioni della Merce, alla conservazione e alla coltivazione o all’utilizzazione di ritardanti di crescita, fertilizzanti e pesticidi, non costituiscono oggetto del contratto di vendita. Nella misura in cui la Venditrice dia informazioni concernenti la gestione della Merce, in particolare riguardanti la conservazione, la coltivazione, il trattamento e la lavorazione, tali informazioni devono essere considerate non vincolanti e non esonerano il Cliente dall’obbligo di compiere autonomamente la conservazione, la coltivazione, il trattamento e la lavorazione della Merce. Il Cliente è obbligato a curare in autonomia la conservazione, il trattamento e la lavorazione della Merce acquistata e di assicurare autonomamente il rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili, in particolare di quelle relative all’uso di ritardanti di crescita, fertilizzanti e pesticidi.

III. Consegna e tempi di consegna

(1) La Venditrice ha facoltà di eseguire forniture parziali, nei limiti della ragionevolezza.

(2) Qualora la Merce concordata (in particolare, la varietà concordata) non fosse disponibile, ai sensi della clausola III.5 la Venditrice ha la facoltà di fornire Merce simile. Qualora la Merce simile per motivi oggettivi non sia di interesse per il Cliente, quest’ultimo ha diritto di recedere dal contratto.

(3) Dal momento della consegna al vettore o allo spedizioniere, ogni rischio di perimento e deterioramento della merce è a carico del Cliente. Ciò vale anche nel caso in cui la Venditrice si faccia carico dei costi di trasporto.

(4) I tempi di consegna indicati nelle offerte della Venditrice sono soggetti a modificazione, dato che la natura biologica della Merce non ne consente un controllo totale. La Venditrice ha pertanto diritto di effettuare le consegne da 2 (due) settimane prima della data di consegna indicata nell’offerta, fino a 4 (quattro) settimane dopo, senza incorrere in mora. Tale diritto non spetta alla Venditrice nei casi in cui abbia espressamente garantito la data di consegna.

(5) Se la Merce non può essere consegnata entro i termini previsti dalla clausola III.4, a causa di una mancata consegna dei propri fornitori, in assenza di colpa della Venditrice e nonostante gli obblighi contrattuali assunti dai fornitori, la Venditrice ha la facoltà di recedere dal contratto di vendita se non sia possibile effettuare una consegna sostitutiva o se la consegna sostitutiva non sia ragionevole per il Cliente (v. clausola III.2). In questa ipotesi, la Venditrice informa immediatamente il Cliente che la Merce ordinata non è più disponibile e deve immediatamente provvedere al rimborso delle somme già pagate dal Cliente.

(6) Nel caso in cui per cause di forza maggiore risulti temporaneamente impossibile per la Venditrice, i fornitori o i subappaltatori o irragionevole adempiere le obbligazioni contrattuali, la Venditrice è esonerata dagli obblighi relativi al servizio per il periodo in cui sussiste l’impedimento. La Venditrice deve immediatamente comunicare l’impedimento e la sua prevedibile durata al Cliente. Ove l’impedimento si protragga per più di 3 (tre) mesi, ciascun contraente ha il diritto di risolvere il contratto. Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza, imprevedibile per la Venditrice al momento della conclusione del contratto, le cui conseguenze, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, non potevano essere evitate mediante uno sforzo ragionevole della Venditrice. Tali eventi o circostanze includono, tra l’altro, guerre o condizioni assimilabili alla guerra, disordini, rivoluzioni, embargo, provvedimenti amministrativi, azioni industriali, epidemie, incendi, disastri naturali, nonché assenza di energia, acqua o materie prime.

(7) La consegna è subordinata alla puntuale, corretta e appropriata fornitura della Merce. Nella misura in cui la Venditrice non è responsabile per la mancata fornitura, essa è esonerata dai propri obblighi. La Venditrice informerà tempestivamente il Cliente in merito alla non disponibilità della Merce ed è tenuta a restituire controprestazioni già eseguite.

(8) Il Cliente è tenuto a esaminare la Merce immediatamente, e deve denunciare gli eventuali vizi o difetti di qualità apparenti entro otto giorni dal ricevimento della Merce. Gli eventuali vizi o difetti di qualità non apparenti devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta.

IV. Riserva di proprietà e restituzione dei mutanti/sports

(1) Il Cliente acquista la proprietà della Merce al momento del pagamento integrale (e purché andato a buon fine, nel caso del pagamento con assegni o cambiali).

(2) Fino al momento del passaggio della proprietà, il Cliente è tenuto a trattare la Merce con la diligenza del buon padre di famiglia.

(3) Fino al momento del passaggio della proprietà, il Cliente è tenuto ad informare la Venditrice immediatamente dell’eventuale pignoramento della Merce ad opera di terzi.

(4) Se prima del passaggio della proprietà, all’esito di combinazioni, mescolamenti, trattamenti e ricostruzioni, il Cliente acquisti proprietà connesse alla Merce sotto riserva di proprietà, le parti concordano fin d’ora che al momento del passaggio della proprietà il Cliente deve trasferire alla Venditrice la comproprietà della Merce sotto riserva di proprietà per una quota che corrisponde all’ammontare chiesto dalla Venditrice al Cliente (IVA inclusa, ove applicabile) per la Merce consegnata (sotto riserva di proprietà).

La Venditrice accetta fin d’ora l’offerta del Cliente. La (nuova) proprietà riservata sostituisce la Merce sotto riserva di proprietà e il Cliente deve mantenere gratuitamente la proprietà riservata nell’interesse della Venditrice. Il trasferimento di proprietà è risolutivamente condizionato all’adempimento di tutte le obbligazioni intercorrenti tra la Venditrice e il Cliente.

(5) Il Cliente è autorizzato a trasformare e a disporre della Merce anche prima del passaggio della proprietà, a condizione che ciò avvenga nel corso di un regolare svolgimento degli affari del Cliente e che lo stesso non sia in ritardo nel pagamento della Merce.

(6) Nel disporre della Merce sotto riserva di proprietà o la proprietà riservata, il Cliente cede alla Venditrice tutti i crediti connessi alla rivendita contro i suoi acquirenti o parti terze per l’ammontare indicato nella fattura che la Venditrice ha emesso nei confronti del Cliente per la consegna della Merce sotto riserva di proprietà.

(7) Il Cliente resta legittimato a far valere le pretese relative alla cessione dei crediti indicati nella clausola V.6; ciò non incide sul diritto della Venditrice a far valere autonomamente i diritti relativi a tali crediti. La Venditrice non deve fare valere tali diritti finché il Cliente non sia in ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento, non sia stato dato inizio a una procedura concorsuale, o non siano stati sospesi i pagamenti. Se sussiste una di queste ipotesi, la Venditrice può richiedere che il Cliente comunichi l’avvenuta cessione del credito a titolo di garanzia e che dia tutte le informazioni necessarie ai fini della riscossione.

(8) Su richiesta del Cliente, la Venditrice è tenuta a rilasciare i crediti ceduti a titolo di garanzia se il valore della realizzazione dei crediti è superiore per più del 10% rispetto al valore delle pretese garantite.

V. Garanzia

(1) Nell’ipotesi in cui la Merce sia affetta da vizi, spettano al Cliente i rimedi di legge con le precisazioni di cui alla presente sezione V e alla successiva sezione VI.

(2) Salvo pattuizione contraria, la Venditrice non garantisce per caratteristiche specifiche della Merce; in particolare, la Venditrice non garantisce che la Merce consegnata corrisponda a una determinata varietà.

Resta impregiudicato quanto previsto nella clausola V.1.

(3) Nel caso e nella misura in cui dai vizi della Merce risulti un diritto al risarcimento dei danni a favore del Cliente, si applicano le disposizioni sulla Responsabilità della Venditrice di cui alla clausola VI.

(4) Ogni responsabilità della Venditrice per gli eventuali vizi e difetti di qualità della Merce è esclusa se il Cliente ha omesso di denunciare i vizi e difetti entro il termine prescritto.

VI. Responsabilità della Venditrice

(1) La Venditrice è responsabile per danni alla persona, in base alle disposizioni di legge

(2) La responsabilità della Venditrice per colpa lieve si estende ai danni prevedibili e tipici, ed è esclusa per ogni altro danno. Il Cliente è tenuto a valutare l’opportunità di assicurarsi contro gli eventuali danni per i quali la Venditrice non risponde.

(3) La responsabilità della Venditrice per colpa grave e dolo è disciplinata dalla legge.

(4) In deroga alla clausola VI (2), frase 1, la responsabilità della Venditrice per colpa lieve nei ritardi delle

consegne è limitata ad un ammontare pari al 5% del prezzo (IVA compresa).

(5) La responsabilità della Venditrice, sia contrattuale che extracontrattuale, è esclusa in ogni ipotesi non

menzionata nella presente clausola VI. È ugualmente esclusa nell’ipotesi in cui la Venditrice sia liberata

dall’obbligo di consegnare la Merce ai sensi della clausola III.5.

 

(6) Le suddette disposizioni che escludono o limitano la responsabilità si applicano anche in favore dei

dipendenti della Venditrice, dei suoi legali rappresentanti, dei suoi organi e dei suoi subfornitori.

(7) Le esclusioni e limitazioni alla responsabilità della Venditrice, per il mancato rispetto della data di

consegna e per la mancanza di una determinata qualità della Merce, non si applicano laddove la Venditrice

abbia espressamente garantito per iscritto tale data di consegna (clausola III.4, frase 3) o qualità.

(8) La Venditrice non è responsabile per danni che il Cliente avrebbe potuto evitare, in applicazione degli

usuali standard igienici e della diligenza richiesta (colposamente omessi) con riguardo alla conservazione,

alla coltivazione, al trattamento e alla lavorazione della Merce consegnata. Ciò vale, in particolare, in caso di

danni da infezioni o da infestazioni di Merce sana o di altre piante causati dalla Merce consegnata, già

infetta o infestata da parassiti al momento del passaggio del rischio a carico del Cliente.

VII. Diritti di proprietà industriale

(1) Il Cliente deve corrispondere royalties alla Venditrice, per l’uso della proprietà intellettuale e industriale

(marchi e nuove varietà vegetali) e di diritti d’autore (su fotografie e altro) di cui la Venditrice sia titolare o

licenziataria. Nelle fatture, le royalties verranno specificate in una voce separata.

(2) Disposizioni su nuove varietà vegetali

(a) Il Cliente può utilizzare la Merce protetta come nuova varietà vegetale esclusivamente per coltivarla fino

a raggiungere lo stato “prodotto finito in fiore” (in vaso o da taglio), e per lavorare ulteriormente o

commercializzare il “prodotto finito in fiore”. Il Cliente non deve, in particolare, cedere la Merce o comunque

metterla a disposizione di terzi in qualsiasi altro modo, né utilizzare o preparare la Merce per la riproduzione,

o farne oggetto di importazione o esportazione. In caso di qualsiasi violazione di tali divieti, il Cliente dovrà

corrispondere una penale pari a € 0,50 per ogni pianta ottenuta con la riproduzione o ceduta o comunque

messa a disposizione di terzi, fatto salvo il diritto della Venditrice al risarcimento di ogni maggior danno.

(b) Il Cliente deve sempre indicare il nome delle varietà vegetali in modo completo, sia nelle proprie fatture

sia nella residua documentazione commerciale.

(c) Il Cliente riconosce che gli eventuali mutanti/sports riscontrati nella Merce sono da considerarsi varietà

vegetali essenzialmente derivate dalla Merce ai sensi dell’art. 107 del Codice della proprietà industriale, e

che i relativi diritti spettano alla Venditrice come titolare della varietà iniziale senza la cui autorizzazione il

Cliente non deve compiere alcun atto, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del Codice della proprietà industriale, avente ad oggetto gli eventuali mutanti/sports.

(d) Nell’ipotesi in cui siano riscontrati mutanti/sports nella Merce, il Cliente ne informerà la Venditrice immediatamente e le permetterà di ispezionare i mutanti/sports durante i regolari orari di lavoro, nonché eventualmente di estrarne campioni.

(e) Il Cliente acquirente di Merce protetta come nuova varietà vegetale è obbligato a consentire l’accesso alla propria azienda, senza preavviso e in ogni momento durante i regolari orari di lavoro, alle persone incaricate dalla Venditrice di verificare l’osservanza delle disposizioni concernenti le nuove varietà vegetali nell’azienda del Cliente. A tal fine, il Cliente è, in particolare, obbligato a consentire a dette persone di ispezionare i reparti di produzione e di sviluppo, e a dare le informazioni necessarie per una verifica effettiva.

Su richiesta del Cliente, le persone incaricate dalla Venditrice devono dimostrare la propria legittimazione esibendo un incarico scritto. La Venditrice si impegna a che i suoi controllori rispettino la riservatezza di ogni informazione segreta di cui possano venire a conoscenza durante l’attività di verifica.

(3) Disposizione sui marchi

(a) A ciascuna varietà vegetale, la Venditrice ha attribuito un marchio. Con il pagamento del prezzo della Merce, e delle royalties specificate in fattura, il Cliente acquista il diritto e allo stesso tempo si impegna a usare il relativo marchio, insieme all’indicazione della varietà vegetale, nella commercializzazione dei propri prodotti ottenuti attraverso la coltivazione della Merce.

(b) Il marchio deve essere utilizzato in maniera da essere riconoscibile come tale, escludendo ogni confusione con il nome della varietà vegetale. A tal fine, il simbolo ® o almeno la sigla “TM” devono essere aggiunti al marchio, senza abbinare quest’ultimo direttamente al nome della varietà vegetale. Il Cliente è tenuto a utilizzare le etichette eventualmente fornite dalla Venditrice per assicurare un’immagine unica della varietà vegetale e del marchio. Il marchio non deve essere usato su etichette diverse senza approvazione scritta della Venditrice.

VIII. Legge applicabile, foro competente, lingua, modifiche, consenso ai sensi della legge sulla privacy, comunicazioni

(1) Il contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (CISG).

(2) Il foro competente per tutte le eventuali controversie nascenti dal presente contratto è Savona.

(3) Prevale la versione italiana delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura anche nel caso in cui queste ultime venissero tradotte in un’altra lingua.

(4) Le eventuali modifiche del contratto devono farsi per iscritto (compreso telefax), a pena di nullità.

(5) Nel caso della invalidità (iniziale o sopravvenuta) di singole disposizioni delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura, senza che la disposizione invalida venga per legge sostituita da altra disposizione valida, rimangono comunque valide e in forza tutte le altre disposizioni delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura e la Venditrice e il Cliente si obbligano a sostituire la disposizione invalida con altra disposizione, valida, che assicuri il più possibile il medesimo risultato economico della disposizione invalida.

(6) Il Cliente e la Venditrice, ai fini della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati, unicamente finalizzato alla gestione dei contratti per la compravendita di Merce. Sempre a tale finalità, il Cliente presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati anche a favore dei terzi eventualmente incaricati dei controlli relativi alle nuove varietà vegetali.

(7) Le comunicazioni tra le parti devono essere trasmesse: (a) con qualsiasi modalità purché l’altra parte abbia riconosciuto la ricezione della comunicazione per iscritto (o per e-mail); oppure, (b) con modalità di trasmissione che diano prova della consegna della comunicazione al destinatario. Tali ultime modalità comprendono la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro delle Imprese o dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (www.inipec.gov.it). Le comunicazioni possono essere inviate, per conto della parte, anche dall’indirizzo PEC appartenente ad un terzo (purché risultante dall’INIPEC); tuttavia, con l’invio di comunicazioni dall’indirizzo PEC di un terzo la parte accetta automaticamente anche di ricevere comunicazioni al medesimo indirizzo PEC. Nei casi in cui le comunicazioni non siano contenute nel corpo di una PEC bensì in un allegato alla PEC, l’allegato non necessita della firma digitale o altra autenticazione della propria provenienza.